Il Tribunale di Bologna, con ordinanza dell’11 agosto 2011, ha chiarito che il gestore di un forum di discussione (nel caso specifico si trattava di Yahoo! Answers) non debba essere ritenuto responsabile per i contenuti pubblicati dagli utenti e considerati, da terzi, diffamatori.
Il Giudice ha escluso, infatti, la possibilità di chiedere ed ottenere, in via d’urgenza, ex art. 16, comma 3 del D.lgs. 70/2003, un provvedimento finalizzato all’ottenimento dei dati necessari all’identificazione degli autori dei post, evidenziando come questa sia subordinata all’accertamento del carattere effettivamente diffamatorio del post medesimo.
Questa la sintesi dell’Ordinanza pronunciata lo scorso 11 agosto dal Tribunale di Bologna cui il legale rappresentante di una società ,operante in ambito estetico, si era rivolto assumendo che alcuni utenti, nell’ambito di un forum di discussione gestito da Yahoo, avessero illegittimamente diffamato la propria azienda.
L’Ordinanza evidenzia come la responsabilità di Yahoo!, in quanto mero intermediario della comunicazione, debba essere esclusa, conformemente a quanto già affermato dal Tribunale di Lucca, in un caso simile, che aveva deliberato come “diversamente si verrebbe ad introdurre una nuova ed inaccettabile ipotesi di responsabilità oggettiva, in aperta violazione alla regola generale di cui all’art. 2043 c.c. che, come è noto, fonda la responsabilità civile sulla colpa del danneggiante” (Tribunale Lucca, sez. civile, sentenza del 20.08.2007), negando, altresì, al ricorrente la possibilità di ottenere dal gestore del forum i dati necessari ad identificare gli utenti autori dei post in quanto gli stessi, pur esprimendo giudizi negativi nei confronti dell’azienda del ricorrente, rappresentavano un corretto esercizio del diritto di critica, riferendosi a fatti veri (o dei quali comunque il ricorrente non era stato in grado di provare la falsità) ed essendo formulati con toni “continenti”, anche in considerazione del carattere informale del contesto, carattere che, secondo il magistrato, imporrebbe di valutare la ricorrenza di detto requisito con “maggiore tolleranza”.
L’Ordinanza ribadisce alcuni principi da tenere in considerazione:
- il gestore di un forum di discussione va qualificato come intermediario della comunicazione ed ad esso va, dunque, applicato lo speciale regime di “non responsabilità” previsto dalla disciplina sul commercio elettronico, evitando di equipararlo ad un editore;
- il gestore di un forum di discussione, come tale e in conformità alla precedente statuizione del Tribunale di Lucca, non può, conseguentemente, essere ritenuto responsabile per i contenuti pubblicati dagli utenti;
- il diritto della parte che assume di aver sofferto un pregiudizio per effetto della pubblicazione di taluni contenuti in un forum di discussione ad ottenere dal Giudice un ordine rivolto al gestore del forum e finalizzato all’identificazione degli autori dei contenuti è subordinato all’accertamento del carattere effettivamente illecito dei contenuti medesimo;
- perché informazioni di carattere denigratorio relative ad un’azienda possano considerarsi anche diffamatorie è necessario che non siano veritiere e/o che siano espresso in forma e modi incontinenti in considerazione anche del carattere informale della sede nella quale sono espresse.
Un punto a favore della libertà di espressione sul web ed un nuovo chiarimento nelle posizioni di equilibrio tra libertà di parola e tutela dell’immagine commerciale e della reputazione di società e persone sul web.